L'abbattimento delle barriere architettoniche è una sfida indispensabile in numerosi ambiti sia publicci (cantieri, commercio, industria...) che privati. Per ciò, è necessario l'installazione di attrezzature adatte per consentire il superamento di questi ostacoli e favorizzare la libera circolazione e la sicurezza di tutti, disabili e non.
Secondo il Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, ( n. 236 8.1.11 Rampe), la pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Tuttavia è ammessa una pendenza massima del 12% per lunghezze minori o uguali a 3 metri nel caso di edifici esistenti.
Inoltre, la arghezza minima della rampa non dovrebbe essere inferiore a 0,90 mt per consentire il transito di una persona su sedia a ruote.
L'art. 7.5 del DM 236/89 ammette deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le deroghe vengono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.